Che cos’è il Network marketing?
Tassazione network marketing, cosa pagano?
Il Multi Level Marketing o Network Marketing è un sistema di distribuzione di prodotti e servizi utilizzato da molte aziende come canale distributivo.
Il Multi Level Marketing o Network Marketing è un sistema di distribuzione di prodotti e servizi utilizzato da molte aziende come canale distributivo.
Sempre più aziende utilizzano questo sistema di vendita .
Ma come viene disciplinato dal punto di vista fiscale?
Tassazione network marketing
In Italia è Network Marketing è regolamentato dalla Legge 17 agosto 2005, n. 173 rubricata “Disciplina e regolamenta la vendita diretta a domicilio e vieta tutte le forme di vendita piramidali, le cosidette “catene di Sant’Antonio””.
In Italia è Network Marketing è regolamentato dalla Legge 17 agosto 2005, n. 173 rubricata “Disciplina e regolamenta la vendita diretta a domicilio e vieta tutte le forme di vendita piramidali, le cosidette “catene di Sant’Antonio””.
Come vengono tassati i ricavi provenienti da questa attività?
Quali requisiti bisogna avere per poter operare nel Networ Marketing?
I requisiti personali per poter esercitare l’attività di “networker” sono i medesimi richiesti per l’esercizio di una qualsiasi attività commerciale e sono indicati all’articolo 5, comma 2 della citata Legge 59/1997.
Come vengono tassati i ricavi provenienti da questa attività?
Tassazione network marketing
Fino a 5.000 euro netti di incassi per anno solare l’attività è considerata come “occasionale” e non necessità di alcuna particolare formalità. I redditi sono infatti tassati mediante una ritenuta alla fonte nella misura del 23% (primo scaglione di imposta IRPEF) calcolata su un imponibile del 78%.
La misura complessiva della ritenuta è pertanto del 17,94% e, trattandosi di ritenuta a titolo definitivo, esonera il percettore da qualsiasi ulteriore obbligo dichiarativo.
I redditi così percepiti non andranno pertanto dichiarati e non faranno cumulo con eventuali altre entrate del contribuente, il quale è pertanto libero da qualsiasi ulteriore obbligo.
Oltre la soglia di 5.000 euro netti per anno solare, corrispondenti ad euro 6.093 lordi, l’attività non è più considerata occasionale e comporta l’obbligo dell’apertura della partita IVA
L’applicazione del regime di ritenuta di imposta definitiva estende i suoi vantaggi prevedendo la non assoggettabilità ad IRAP, la non applicabilità degli studi di settore e dei parametri reddituali e l’esenzione dall’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio e dal pagamento della relativa tassa di iscrizione.
Infine oltre i 5.000 euro netti si inserisce l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS ed il relativo obbligo di versamento dei relativi contributi secondo le aliquote vigenti (D.L. 269/03 (art. 44, c. 2), convertito in L. 326/03). Il contributo rimane per 1/3 a carico dell’incaricato alle vendite e per 2/3 a carico dell’azienda erogante e si calcola (Legge Finanziaria per il 2003 – art. 2, c. 12) sull’imponibile fiscale pari al 78% delle provvigioni percepite.
Fino a 5.000 euro netti di incassi per anno solare l’attività è considerata come “occasionale” e non necessità di alcuna particolare formalità. I redditi sono infatti tassati mediante una ritenuta alla fonte nella misura del 23% (primo scaglione di imposta IRPEF) calcolata su un imponibile del 78%.
La misura complessiva della ritenuta è pertanto del 17,94% e, trattandosi di ritenuta a titolo definitivo, esonera il percettore da qualsiasi ulteriore obbligo dichiarativo.
I redditi così percepiti non andranno pertanto dichiarati e non faranno cumulo con eventuali altre entrate del contribuente, il quale è pertanto libero da qualsiasi ulteriore obbligo.
Oltre la soglia di 5.000 euro netti per anno solare, corrispondenti ad euro 6.093 lordi, l’attività non è più considerata occasionale e comporta l’obbligo dell’apertura della partita IVA
L’applicazione del regime di ritenuta di imposta definitiva estende i suoi vantaggi prevedendo la non assoggettabilità ad IRAP, la non applicabilità degli studi di settore e dei parametri reddituali e l’esenzione dall’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio e dal pagamento della relativa tassa di iscrizione.
Infine oltre i 5.000 euro netti si inserisce l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS ed il relativo obbligo di versamento dei relativi contributi secondo le aliquote vigenti (D.L. 269/03 (art. 44, c. 2), convertito in L. 326/03). Il contributo rimane per 1/3 a carico dell’incaricato alle vendite e per 2/3 a carico dell’azienda erogante e si calcola (Legge Finanziaria per il 2003 – art. 2, c. 12) sull’imponibile fiscale pari al 78% delle provvigioni percepite.



